Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA
L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa:
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provvede all'erogazione delle seguenti prestazioni economiche in materia di assistenza e di previdenza integrativa a sostegno di:
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famiglie con figli (assegno regionale al nucleo familiare, contributo famiglie numerose)
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invalidi civili, ciechi e sordomuti (pensioni, indennità e assegno di cura)
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famiglie o singoli in difficoltà economica (“reddito di garanzia”)
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altre categorie di soggetti al fine di consentire loro la costituzione di una pensione, anche complementare
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predispone la disciplina dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale e ne cura gli aspetti amministrativi e contrattuali, ivi compresa la procedura di accreditamento dei soggetti cui affidare l'incarico per la raccolta delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per l'accesso agli interventi agevolativi.
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adotta gli atti concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza