Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DIP. AFFARI FINANZIARI
Il Dipartimento affari finanziari:
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predispone il bilancio e le sue variazioni
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predispone il rendiconto
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cura la contabilità
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gestisce e promuove le entrate, sviluppa la finanza e promuove il credito
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cura le competenze in materia tributaria della Provincia
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cura le partecipazioni finanziarie
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cura i controlli di carattere economico finanziario
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coordina gli indirizzi in materia di finanza locale propri della Provincia, in collaborazione con le competenti strutture
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coordina le politiche finanziarie del sistema pubblico e le iniziative di qualificazione della spesa pubblica