Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 commi 1, 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

 

Tabelle relative agli incarichi di collaborazione o consulenza comunicate alla Funzione Pubblica tramite il sistema PERLA PA e consultabili al link http://www.consulentipubblici.gov.it/

Pubblicazione dei titolari di incarichi nella banca dati statale "Anagrafe delle prestazioni" (anno 2023)

Incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono pubblicati nel Sistema Informativo Contratti Osservatorio PAT spuntando la voce "Filtra gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici L.P.  4/2014"

Contenuto inserito il 07-12-2018 aggiornato al 08-09-2023
Recapiti e contatti
Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN)
PEC segret.generale@pec.provincia.tn.it
Centralino 0461 495111
P. IVA 00337460224
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su:

Provincia autonoma di Trento - Servizi realizzati da Trentino Digitale S.p.A.