Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Per costi contabilizzati dei servizi erogati, da pubblicare ai sensi dell'art. 32, c. 2 lett. a), del d. lgs. n. 33 del 2013, si intende il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l'erogazione di ciascun servizio. La legge n. 190/2012, articolo 1, comma 15 prevede che le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo - ad oggi non ancora reso disponible - redatto dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC).