Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

 

L'obbligo non è direttamente applicabile alla Provincia Autonoma di Trento.

Per il contenuto di questa sezione si rinvia ai siti dei diversi soggetti che erogano servizi ai cittadini (a mero titolo esemplificativo Azienda provinciale per i servizi sanitari, Trentino Trasporti S.p.A, Trentino Riscossioni S.p.A. ...)

Contenuto inserito il 30-11-2018 aggiornato al 08-06-2020
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