Contrattazione integrativa

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 55, c. 4, DLgs n. 150/2009
articolo 21 comma 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. 

La Provincia autonoma di Trento ha competenza primaria sulla definizione, mediante contrattazione collettiva, degli istituti relativi al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni provinciali.

I contratti collettivi provinciali stipulati, per conto della Provincia, dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale sono pubblicati nella sezione Personale-contrattazione collettiva.

Contenuto inserito il 28-11-2018 aggiornato al 18-05-2022
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