Patrimonio immobiliare

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2014 e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in questa sezione sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti dalla Provincia.

La pubblicazione dei dati avviene per compendi immobiliari; nella scheda di dettaglio di ogni singolo compendio sono riportate le varie particelle che lo compongono. Qualora il compendio sia composto da più di 20 particelle, le informazioni di dettaglio delle stesse sono riportate all'interno dell' Elenco delle particelle che compongono il Patrimonio Immobiliare della PAT

Contenuto inserito il 30-11-2018 aggiornato al 24-07-2023

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Contenuto creato il 10-12-2019 aggiornato al 25-07-2023
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