Controlli e rilievi sull'amministrazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
In questa sezione sono pubblicate in particolare le attestazioni del Nucleo di valutazione in funzione OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), inerenti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nonché i controlli e i rilievi sull'amministrazione provinciale, con particolare riferimento ai rilievi e relativi atti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione provinciale.