Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

In questa sezione sono pubblicati gli atti del Nucleo di valutazione in funzione di organismo indipendente di valutazione (OIV).

La Provincia autonoma di Trento non dispone di un Organismo indipendente di valutazione propriamente detto, ma di struttura analoga, il Nucleo di valutazione dei dirigenti e direttori di cui all’articolo 19 della legge provinciale sul personale della Provincia 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.  (per maggiori info è possibile consultare la sotto-sezione dedicata).

Contenuto inserito il 30-11-2018 aggiornato al 04-06-2021

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